DIVIETO DI UTILIZZO CATENE PER CUSTODIRE ANIMALI D'AFFEZIONE

Pubblicata il 18/02/2015
Dal 18/02/2015 al 31/12/2015

La legge regionale n. 17 del giugno scorso istituisce dal 9 gennaio 2015 il divieto di utilizzare la catena o qualsiasi altro mezzo di contenzione similare per custodire gli animali d'affezione, se non per specifiche e accertate esigenze di sicurezza o veterinarie, e devono poter usufruire di appositi recinti di adeguate dimensioni.
Agli animali da compagnia è normalmente consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, fatti salvi specifici divieti evidenziati con apposita segnaletica.
Rimane attuale l’obbligo dell’uso della museruola e del guinzaglio nei casi già espressamente previsti dalla legge, ricordando infine che il detentore a qualsiasi titolo di un animale è totalmente responsabile della sua condotta.

Sanzioni: da € 100,00 a € 300,00.

Riferimenti normativi:
• L.R. 28 dicembre 1993, n° 60, così come modificata dalla L.R. 19 giugno 2014, n°17.
Ordinanza Ministero della Salute 06 agosto 2013, prorogata negli effetti dall’Ordinanza Ministero della Salute 28 agosto 2014.

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