NORME SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Pubblicata il 29/07/2013
La Legge della Regione Veneto del 19 agosto 1996, n. 23 prevede che la vendita dei funghi freschi spontanei e dei porcini secchi sfusi sia soggetta ad autorizzazione comunale.
L.R. 23/96 “Disciplina della raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati”
Riconoscimento dell’idoneità all’identificazione dei funghi freschi spontanei
e dei porcini secchi sfusi ai fini della commercializzazione (art. 11).
L.R. 23/96 “Disciplina della raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati”
Riconoscimento dell’idoneità all’identificazione dei funghi freschi spontanei
e dei porcini secchi sfusi ai fini della commercializzazione (art. 11).
Allegati
Nome | Dimensione |
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Comunicazione_Comm_Funghi_2013.doc | 207.5 KB |
Modulo_ Richiesta_Pubbl_2013.doc | 587.5 KB |
Modulo_Esame_Funghi _2013_Unioncamere.doc | 46 KB |